Bando Isi 2015: dall’Inail oltre 276 milioni di euro alle imprese che investono in sicurezza
20 Aprile 2016
Mostra tutti

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Estratto)
Capo VII - Disposizioni in materia di difesa del suolo   

                             Art. 56 
 
                Disposizioni in materia di interventi 
                       di bonifica da amianto 
 
  1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del  14
marzo 2013 e di concorrere alla  tutela  e  alla  salvaguardia  della
salute  e  dell'ambiente  anche  attraverso  l'adozione   di   misure
straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni  e
delle aree  contenenti  amianto,  ai  soggetti  titolari  di  reddito
d'impresa  che  effettuano  nell'anno  2016  interventi  di  bonifica
dall'amianto su beni e strutture produttive  ubicate  nel  territorio
dello Stato e' attribuito, nel limite di spesa complessivo  di  5,667
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito
d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute  per  i
predetti interventi nel periodo di imposta  successivo  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di  importo
unitario inferiore a 20.000 euro. 
  3. Il credito d'imposta e'  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre
quote annuali di pari importo  e  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del  credito
e nelle dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi  di  imposta
successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla
formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni.  Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e non e' soggetto al  limite  di  cui  al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  La
prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal  1°  gennaio  del
periodo di imposta successivo a quello in cui sono  stati  effettuati
gli interventi di bonifica.  Ai  fini  della  fruizione  del  credito
d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per
la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi  del
presente comma sono stanziati su apposito  capitolo  di  spesa  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
il successivo trasferimento sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia
delle entrate-Fondi di bilancio». 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, sono  adottate  le  disposizioni  per
l'attuazione del  presente  articolo,  al  fine  di  individuare  tra
l'altro modalita' e termini per la concessione del credito  d'imposta
a seguito  di  istanza  delle  imprese  da  presentare  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   le
disposizioni idonee ad assicurare il rispetto  del  limite  di  spesa
complessivo di cui al comma 1, nonche' i casi di revoca  e  decadenza
dal beneficio e le modalita' per il recupero di quanto  indebitamente
percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nel  rispetto  del  limite  di  spesa  rappresentato  dalle
risorse stanziate, determina l'ammontare dell'agevolazione  spettante
a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in  via
telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito
spettante a ciascuno di essi, nonche'  le  eventuali  revoche,  anche
parziali. 
  5. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente  articolo,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle entrate effettuano
controlli nei rispettivi ambiti di competenza  secondo  le  modalita'
individuate dal decreto di cui al comma 4. 
  6. Le agevolazioni di cui ai commi  precedenti  sono  concesse  nei
limiti e alle condizioni del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». 
  7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica
di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della  salute  e
dell'ambiente, e' istituito,  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione
preliminare  e  definitiva  degli  interventi  di  bonifica  di  beni
contaminati da  amianto,  con  una  dotazione  finanziaria  di  5,536
milioni di euro per l'anno 2016  e  di  6,018  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2017  e  2018.  Il  funzionamento  del  Fondo  e'
disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i
criteri  di  priorita'  per  la  selezione  dei  progetti  ammessi  a
finanziamento. 
  8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.
Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017  e
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2015-2017,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Fonte

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Privacy Policy

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi