Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Estratto)
Capo VII - Disposizioni in materia di difesa del suolo
Art. 56
Disposizioni in materia di interventi
di bonifica da amianto
1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14
marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della
salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure
straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e
delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito
d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica
dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio
dello Stato e' attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito
d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i
predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo
unitario inferiore a 20.000 euro.
3. Il credito d'imposta e' ripartito nonche' utilizzato in tre
quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta
successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla
formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e non e' soggetto al limite di cui al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La
prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del
periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati
gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito
d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per
la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del
presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
il successivo trasferimento sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia
delle entrate-Fondi di bilancio».
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra
l'altro modalita' e termini per la concessione del credito d'imposta
a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le
disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa
complessivo di cui al comma 1, nonche' i casi di revoca e decadenza
dal beneficio e le modalita' per il recupero di quanto indebitamente
percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle
risorse stanziate, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante
a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito
spettante a ciascuno di essi, nonche' le eventuali revoche, anche
parziali.
5. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle entrate effettuano
controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalita'
individuate dal decreto di cui al comma 4.
6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei
limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».
7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica
di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e
dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione
preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni
contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536
milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il funzionamento del Fondo e'
disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i
criteri di priorita' per la selezione dei progetti ammessi a
finanziamento.
8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di euro per
l'anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Fonte